Articolo 2465 del Codice civile

Art. 2465.

(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.((192))

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.(147)

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

------------------AGGIORNAMENTO (147)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, nel modificare l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera ll)) che "all'articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»".
------------------AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ha disposto (con l'art. 37, comma 25) che " Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: "di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro"."
Entrata in vigore il 23 marzo 2010

Sentenze47

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi