Articolo 642 del Codice civile

Art. 642.

(Persone a cui spetta l'amministrazione).

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore e' stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi e' il diritto di accrescimento.

Se non e' prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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