Articolo 664 del Codice civile

Art. 664.

(Adempimento del legato di genere).

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non e' affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi e' obbligato a dare cose di qualita' non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi e' una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facolta' ne' puo' essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta e' lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualita'; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredita', il legatario puo' scegliere la migliore.

Se il terzo non puo' o non vuole fare la scelta, questa e' fatta a norma del terzo comma dell'art. 631.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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