Articolo 183 del Codice civile

Art. 183.

((Esclusione dall'amministrazione.))((Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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