Articolo 2201 del Codice civile
Art. 2201.
(Enti pubblici).
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
(Enti pubblici).
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-21, n. 201503631Provvedimento:Leggi di più...- art. 826 cod. civ.·
- autotutela demaniale·
- concessione di lavori pubblici·
- concessione di servizi pubblici·
- decadenza della concessione·
- diritto di superficie·
- fallimento della società concessionaria·
- finanza di progetto·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- norme fallimentari·
- par condicio creditorum
5. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-01-24, n. 201200104Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 53 d.lvo 165/2001·
- autorizzazione attività extraistituzionale·
- conflitto di interessi·
- enti pubblici economici·
- motivazione del provvedimento·
- pubblico dipendente·
- risarcimento del danno·
- silenzio-diniego·
- spese di giudizio