Articolo 2201 del Codice civile

Art. 2201.

(Enti pubblici).

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi