Articolo 760 del Codice civile

Art. 760.

(Inesigibilita' di crediti).

Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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