Articolo 2219 del Codice civile

Art. 2219.

(Tenuta della contabilita').

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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