Articolo 2138 del Codice civile
Art. 2138.
(Dirigenti e fattori di campagna).
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
(Dirigenti e fattori di campagna).
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
Sentenze • 3
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202000127Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
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