Articolo 2138 del Codice civile

Art. 2138.

(Dirigenti e fattori di campagna).

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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