Articolo 1759 del Codice civile

Art. 1759.

(Responsabilita' del mediatore).

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticita' della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze72

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