Articolo 2004 del Codice civile
Art. 2004.
(Limitazione della liberta' di emissione).
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non puo' essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
(Limitazione della liberta' di emissione).
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non puo' essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-29, n. 202102643Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 11 DPR 581/1995·
- art. 25 d.l. 179/2012·
- art. 4 d.l. 24 gennaio 2015, n. 3·
- atto costitutivo e statuto·
- cancellazione dalla sezione speciale·
- compatibilità con la norma primaria·
- controllo di legalità·
- controllo formale e qualificatorio·
- Direttiva 2009/101/CE·
- Direttiva 2017/1132/UE·
- firma digitale·
- gerarchia delle fonti·
- modalità di redazione degli atti costitutivi·
- sezione speciale del registro delle imprese·
- sospensione dei requisiti per l'iscrizione·
- sostituzione dell'atto pubblico con la scrittura privata digitale·
- start-up innovative·
- trasparenza e sicurezza dei dati·
- violazione del principio di legalità
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-10-02, n. 201710006Provvedimento:Leggi di più...- atto costitutivo·
- cancellazione dalla sezione speciale·
- controlli amministrativi·
- eccesso di potere·
- firma digitale·
- ispezione degli atti societari·
- modifica delle start-up innovative·
- norme antiriciclaggio·
- registro delle imprese·
- sezione speciale del registro delle imprese·
- sostituzione del controllo notarile·
- start-up innovative·
- validità della forma degli atti societari·
- violazione del diritto comunitario·
- violazione del principio di gerarchia delle fonti