Articolo 2496 del Codice civile

Art. 2496.

(( (Deposito dei libri sociali). ))((Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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