Articolo 561 del Codice civile
Art. 561.
(Restituzione degli immobili).
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri))
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
(Restituzione degli immobili).
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri))
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.