Articolo 2270 del Codice civile

Art. 2270.

(Creditore particolare del socio).

Il creditore particolare del socio, finche' dura la societa', puo' far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio puo' inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della societa'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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