Articolo 2761 del Codice civile
Art. 2761.
(( (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). ))((I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756))
(( (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). ))((I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756))
2. TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2021-02-22, n. 202100151Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 139 D.Lgs. n. 163/2006·
- art. 31 c.p.a.·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 823 c.c.·
- autotutela·
- azione di accertamento della nullità·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- risoluzione di contratto di appalto·
- sgombero di area di cantiere
4. TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2020-11-30, n. 202000715Provvedimento:Leggi di più...- art. 1460 c.c.·
- art. 1461 c.c.·
- art. 1515 c.c.·
- art. 1516 c.c.·
- art. 25 DL 137/2020·
- art. 2756 c.c.·
- art. 2761 c.c.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- autotutela amministrativa·
- difetto di giurisdizione·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- inadempimento contrattuale·
- rapporto contrattuale·
- ripetizione dell'indebito
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-30, n. 202000714Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 e 85 del cod. proc. amm.·
- art. 84 del D.L. n. 18 del 2020·
- autotutela amministrativa·
- difetto di giurisdizione·
- diritto soggettivo·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- interesse legittimo·
- rapporto contrattuale·
- ripetizione dell'indebito