Articolo 1221 del Codice civile

Art. 1221.

(Effetti della mora sul rischio).

Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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