Articolo 1481 del Codice civile

Art. 1481.

(Pericolo di rivendica).

Il compratore puo' sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non puo' essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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