Articolo 830 del Codice civile

Art. 830.

(Beni degli enti pubblici non territoriali).

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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