Articolo 1636 del Codice civile

Art. 1636.

(Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali).

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si e' verificata la perdita per caso fortuito di almeno la meta' dei frutti, l'affittuario puo' essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla meta'.
((5a)) -------------AGGIORNAMENTO (5a)
La L. 12 giugno 1962, n. 567, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del Codice civile, e' ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione".
Entrata in vigore il 30 giugno 1962

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