Articolo 1292 del Codice civile

Art. 1292.

(Nozione della solidarieta').

L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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