Articolo 817 del Codice civile
Art. 817.
(Pertinenze).
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
(Pertinenze).
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.