Articolo 2667 del Codice civile

Art. 2667.

(Atti compiuti per persona incapace).

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione puo' anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, ne' dai loro eredi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1

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