Articolo 2497 bis del Codice civile

Art. 2497-bis.

(Pubblicita').

La societa' deve indicare ((la societa' o l'ente alla cui attivita' di direzione e coordinamento e' soggetta))negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale ((sono indicate le societa' o gli enti))che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La societa' deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercita su di essa l'attivita' di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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