Articolo 2122 del Codice civile

Art. 2122.

(Indennita' in caso di morte).

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita', indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. ((28))
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

----------------AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1972
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