Articolo 2259 del Codice civile

Art. 2259.

(Revoca della facolta' di amministrare).

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa puo' in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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