Articolo 1077 del Codice civile

Art. 1077.

(Servitu' costituite sul fondo enfiteutico).

Le servitu' costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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