Articolo 2283 del Codice civile
Art. 2283.
(Ripartizione di beni in natura).
Se e' convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
(Ripartizione di beni in natura).
Se e' convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.