Articolo 1486 del Codice civile

Art. 1486.

(Responsabilita' limitata del venditore).

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore puo' liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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