Articolo 2818 del Codice civile

Art. 2818.

(Provvedimenti da cui deriva).

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e' titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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