Articolo 616 del Codice civile

Art. 616.

(Testamento a bordo di aeromobile).

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento e' ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e' possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorita' marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche.

Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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