Articolo 2850 del Codice civile

Art. 2850.

(Formalita' per la rinnovazione).

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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