Articolo 2506 1 del Codice civile

Art. 2506.1

(( (Scissione mediante scorporo). ))((Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa, continuando la propria attivita'.

La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))
Entrata in vigore il 7 marzo 2023

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