Articolo 68 del Codice civile

Art. 68.

(Nullita' del nuovo matrimonio).

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullita' non puo' essere pronunziata nel caso in cui e' accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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