Articolo 1016 del Codice civile
Art. 1016.
(Perimento parziale della cosa).
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra cio' che rimane.
(Perimento parziale della cosa).
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra cio' che rimane.