Articolo 2083 del Codice civile

Art. 2083.

(Piccoli imprenditori).

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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