Articolo 2256 del Codice civile
Art. 2256.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
(Uso illegittimo delle cose sociali).
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
1. CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300007Provvedimento:Leggi di più...- art. 230 bis c.c.·
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- avvalimento collaborazione familiare·
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