Articolo 1620 del Codice civile
Art. 1620.
(Incremento della produttivita' della cosa).
L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
(Incremento della produttivita' della cosa).
L'affittuario puo' prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purche' esse non importino obblighi per il locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della produzione.
Sentenze • 3
1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201600954Provvedimento:Leggi di più...- accreditamento istituzionale·
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- compensazione delle spese di lite·
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- eccesso di potere·
- fallimento aziendale·
- inammissibilità del ricorso·
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- legittimazione ad agire·
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- volturazione