Articolo 1287 del Codice civile

Art. 1287.

(Decadenza dalla facolta' di scelta).

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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