Articolo 1734 del Codice civile

Art. 1734.

(Revoca della commissione).

Il committente puo' revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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