Articolo 1473 del Codice civile

Art. 1473.

(Determinazione del prezzo affidata a un terzo).

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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