Articolo 2036 del Codice civile

Art. 2036.

(Indebito soggettivo).

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, puo' ripetere cio' che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

Chi ha ricevuto l'indebito e' anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.

Quando la ripetizione non e' ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze100

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