Articolo 2706 del Codice civile

Art. 2706.

(Conformita' tra originale e riproduzione del telegramma).

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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