Articolo 874 del Codice civile
Art. 874.
(Comunione forzosa del muro sul confine).
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo' chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche' lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per ottenere la comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il muro e' costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
(Comunione forzosa del muro sul confine).
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo' chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche' lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per ottenere la comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il muro e' costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.