Articolo 768 octies del Codice civile

Art. 768-octies.

(( (Controversie). ))((Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

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