Articolo 2756 del Codice civile

Art. 2756.

(Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento).

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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