Articolo 2665 del Codice civile

Art. 2665.

(Omissioni o inesattezze nelle note).

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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