Articolo 1883 del Codice civile

Art. 1883.

(Esercizio delle assicurazioni).

L'impresa di assicurazione non puo' essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societa' per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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