Articolo 937 del Codice civile

Art. 937.

(Opere fatte da un terzo con materiali altrui).

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi puo' rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione puo' ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo.

La rivendicazione non e' ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennita' pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali puo' anche esigere tale indennita' dal proprietario del suolo, ancorche' in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Puo' altresi' chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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