Articolo 2948 del Codice civile
Art. 2948.
(Prescrizione di cinque anni).
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato))emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; (9)
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
-----------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".
(Prescrizione di cinque anni).
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato))emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi; (9)
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
-----------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro".