Articolo 1802 del Codice civile

Art. 1802.

(Compenso e rimborso delle spese al sequestratario).

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si e' pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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